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LO STATUTO DELL'EVR

 
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Costituzione
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Presidente
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Segretario
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Consiglieri
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Direttivo
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Assemblea
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Responsabilita'
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Sezioni
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Controversie
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Approvato con delibera assembleare in data 11/4/1992 in sostituzione a quello allegato all'atto costitutivo n° 31556 rep.13473 fascicolo notaio Polizzi.

Costituzione

art. 1

Il Gruppo E.V.R. (Equipe Veneziana di Ricerca) è costituito in Venezia in forma ufficiale con atto di data 12 giugno 1980, notaio Polizzi n° 31556, Rep. 13473 fascicolo, ed è operante sin dal 15 marzo 1971 in campi riguardanti l'Archeologia, la Speleologia, lo studio dell'Ambiente e di tutte le Arti e Scienze connesse.

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art. 2

Ha sede in Venezia Cannaregio 3774.

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art. 3

Il Gruppo è apartitico, democratico, non religioso e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

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art. 4
Scopi

Il Gruppo non persegue scopi di lucro ed, avvalendosi dell'opera dei propri soci quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, intende promuovere l'interesse per le Scienze ed Arti di cui all'art. 1 mediante ricerche, studi, pubblicazioni e quant'altro; e svolgere attività di volontariato a sussidio di tutte le Istituzioni Pubbliche e Private interessate alle sopraindicate Scienze ed Arti, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991 n° 266.

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art . 5

L'attività del socio non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Potranno essere rimborsate all'E.V.R. le spese sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti.

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art . 6
Organi

L'E.V.R. è composta di:
a) Presidente;
b) Consiglieri;
c) Assemblea;
d) Soci Ordinari;
e) Soci Onorari;
f) Segretario;
g) Tesoriere;
h) Collegio dei Probi Viri.

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art . 7

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

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Presidente

art . 8

Ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

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art . 9

Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Viene nominato dall'Assemblea dei Soci convocata a tal fine ogni due anni. Le funzioni di Presidente uscente saranno svolte fino all'accettazione della carica da parte del neo-eletto.

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art . 10

Il Presidente convoca l'Assemblea annuale dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione e quella biennale dei Soci per l'elezione delle nuove cariche sociali. Convoca a maggio ed a novembre di ogni anno, ed ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio Direttivo che presiede. Cura i rapporti del Gruppo con le Istituzioni Pubbliche e Private. Redige alla fine del mandato una relazione riassuntiva dell'attività svolta come presidente dotando l'Assemblea, convocata per l'elezione del nuovo presidente, di resoconto amministrativo contabile, predisposto dal tesoriere.

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art . 11

Nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

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art . 12

L'Assemblea dei Soci, anche straordinaria, potrà nominare un presidente Onorario, su proposta unanime di tutti i Consiglieri, nella persona di colui che, senza peraltro partecipare all' attività tecnica. per eccezionali servizi resi al gruppo, meriti adeguata e doverosa riconoscenza dell 'Associazione. Il Presidente Onorario avrà potere di voto non diverso da quello di socio ordinario ed avrà diritto a partecipare a tutte le Assemblee del Gruppo alle quali dovrà sempre essere convocato anche se non socio.

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Segretario

art . 13

Le funzioni di segretario vengono conferite dal Presidente ad un Socio al momento dell' accettazione del mandato presidenziale.

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art . 14

Salva diversa delega scritta ad hoc, sostituisce il Presidente assente o impedito.

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art . 15

Con il consenso scritto del Presidente, ha potere di delegare le proprie funzioni, o parte di esse ad altro Socio. Sovraintende e cura la custodia della Segreteria e dell'Archivio. Deve rendere conto del proprio operato al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

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art . 16

Cura la tenuta e la custodia del registro dei Soci del Gruppo a sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 14 febbraio 1992 che si richiama quale parte integrante del presente statuto.

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art . 17

Cura i rapporti dell'Associazione con la Compagnia che sarà designata dal Consiglio Direttivo per la stipula delle polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività del Gruppo e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

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art . 18

Redige i verbali d'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, per estrema sintesi, quelle periodiche dei soci.

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Tesoriere

art . 19

Viene eletto ogni due anni dall'Assemblea soci all'uopo convocata.

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art . 20

Cura gli interessi economici del Gruppo. Raccoglie le quote sociali fissate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Stende un ordinato bilancio che dovrà essere approvato annualmente dall'Assemblea dei soci. Cura, presiede e promuove tutto quanto è necessario per garantire risorse economiche del Gruppo secondo la previsione dell'art.5, legge n° 266/1991.

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art . 21

Nessuna spesa potrà essere disposta senza il preventivo consenso del Tesoriere.

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art . 22

Il Tesoriere è tenuto a render conto in qualsiasi momento al Presidente al Consiglio Direttivo od all'Assemblea dello stato di cassa dell'Associazione.

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art . 23

Tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 6/n0 266/1991, il Tesoriere dovrà curare in accordo con il Segretario, la conservazione della documentazione contabile.

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Consiglieri

art . 24

I Consiglieri vengopno eletti dall'Assemblea ogni due anni all'uopo convocata in numero di cinque fra i Soci in regola con il versamento della quota annuale.

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art . 25

Periodicamente, almeno due volte l'anno, i Consiglieri dovranno riunirsi con il Presidente e formare il Consiglio Direttivo, in occasione del quale, verranno discussi e trattati la gestione semestrale del Gruppo, l'attività futura del Gruppo, le deleghe che il Presidente ritiene opportuno conferire ai singoli Consiglieri, e quant'altro necessario per l'esplicazione dell'attività del Gruppo.

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art . 26

I Consiglieri dovranno sempre rappresentare tutte le sezioni del Gruppo. Se il Presidente ed i Consiglieri all'unanimità decideranno di aumentare, in ragione delle esigenze del Gruppo, il numero delle sezioni, il Consiglio Direttivo dovrà essere provvisoriamente allargato facendo partecipe delle riunioni anche un socio facente parte della nuova sezione. Alla prima Assemblea, convocata per il rinnovo delle cariche sociali, dovrà essere eletto un Consigliere in più per ogni nuova Sezione che sarà aggiunta alle tre oggi esistenti.

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art . 27

In occasione delle elezioni ogni candidato dovrà specificare la sezione per la quale intende candidarsi, vengono eletti i rappresentanti di ogni sezione che otterranno il maggior numero di voti ed i due Consiglieri restanti saranno i primi due candidati non e1etti a prescindere dalla sezione di appartenenza.

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art . 28

Il Segretario può essere eletto come Consigliere.

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Consiglio Direttivo

art . 29

E' composto dal Presidente, dal Segretario dal Tesoriere e dai Consiglieri in carica, oltre a quanto stabilito dall' Art . 26.

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art . 30

E' custode della sede e dei beni del Gruppo. Assumendosene la responsabilità i singoli componenti il Consiglio Direttivo potranno autorizzare altri Soci a disporre delle chiavi della Sede.

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Soci Ordinari

art . 31

Sono tali coloro che abbiano fatto espressa domanda accettata dal Consiglio Direttivo. La domanda presentata dai minori di diciotto anni dovrà essere accompagnata da nulla osta scritto di entrambi i genitori.

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art . 32

Concorrono al mantenimento dell'Equipe in misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

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art . 33

I Soci Ordinari, superato idoneo periodo di preparazione, dopo opportuna valutazione del Direttivo, partecipano a tutte le attività della Sezione di appartenenza del Gruppo ed usufruiscono di tutti i servizi messi in essere dallo stesso.

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art . 34

Socio Onorario è colui che ha favorito o favorisce il Gruppo con attività rilevanti a vari livelli, acquisisce tale carica con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per provati meriti che gli pervengono in relazione a notevoli benefici grazie a lui ottenuti dall'Associazione. L'Assemblea delibera l'assunzione della persona nell'albo dei Soci Onorari. Unico dovere di tale Socio è la riservatezza sull'attività dell'E.V.R.. Salvo eccezioni previste dal C. D. usufruisce di tutti i diritti e benefici dei Soci Ordinari.

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art . 35

L'attività che i Soci presteranno nell'ambito del Gruppo sarà gratuita.

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art . 36

Quanto sarà rinvenuto, ritrovato, scoperto e prodotto nell'ambito dell'attività svolta dal Gruppo sarà di esclusiva appartenenza del Gruppo, salve diverse imperative disposizioni di legge, che ne disporrà secondo quanto sarà deciso dal Consiglio Direttivo e ratificato dalla prima Assemblea dei Soci che andrà a riunirsi.

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art . 37

Il mancato ed ingiustificato pagamento da parte del Socio della quota associativa per due anni di seguito determinerà la esclusione di diritto dal Gruppo.

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art . 38

Per il recesso e la esclusione degli associati vale quanto disposto dall'art. 24 del Codice Civile.

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Assemblea

art . 39

Viene convocata dal Presidente ogni anno nel mese di febraio ed, ogni qual volta sarà ritenuto necessario, dal Consiglio Direttivo. Potrà essere convocata dal Presidente anche su proposta scritta di almeno venti soci ordinari.

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art . 40

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

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Responsabilita'

art . 41

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

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Sezioni

art . 42

Il Gruppo, per meglio operare si compone di Sezioni che attualmente sono l'Archeologica, la Speleologica e la Subacquea.

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art . 43

Le Sezioni sono organizzate mediante un regolamento proprio che non potrà mai essere in contrasto con il presente statuto.

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art . 44

Ogni Sezione dovrà dotarsi di Responsabile di Sezione che avrà il compito di coordinare l'attività della sezione, riferendone sempre al Presidente ed al Segretario.

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Controversie

art . 45

Ogni controversia fra soci, riguardante l'attività del gruppo, sarà decisa da un Collegio di Probi Viri composto da tre giudicanti scelti fra i soci. Ciascuna delle parti nominerà un componente il Collegio. Il terzo, Presidente, verrà nominato concordemente dai designati due arbitri.

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art . 46

Il Collegio giudicherà secondo equità e nel rispetto dei principi che hanno ispirato la costituzione e che ispirano l'attività del Gruppo.

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art . 47

Lo scioglimento del Gruppo dovrà essere deciso in Assemblea appositamente convocata all'unanimità dei soci ordinari. Il Presidente disporrà del Patrimonio del Gruppo secondo quanto disposto dalla legge n° 266/1991 e dal Codice Civile in materia.

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